Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 apr 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1. «prodotto composto»: prodotto composto come definito all’, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2019/625; 2. «setole di suino non trattate»: setole di suino non trattate come definite nell’allegato I, punto 33, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (6); 3. «piume e parti di piume non trattate»: piume e parti di piume non trattate come definite nell’allegato I, punto 30, del regolamento (UE) n. 142/2011; 4. «peli non trattati»: peli non trattati come definiti nell’allegato I, punto 32, del regolamento (UE) n. 142/2011; 5. «prodotto intermedio»: prodotto intermedio come definito nell’allegato I, punto 35, del regolamento (UE) n. 142/2011; 6. «pelli trattate»: pelli trattate come definite nell’allegato I, punto 28, del regolamento (UE) n. 142/2011; 7. «lana non trattata»: lana non trattata come definita nell’allegato I, punto 31, del regolamento (UE) n. 142/2011.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:632:oj#art-2