Art. 2

Definizioni

In vigore dal 18 nov 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «prodotti di origine animale»: prodotti di origine animale come definiti nell’allegato I, punto 8.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); 2) «setole di suino non trattate»: setole di suino non trattate come definite nell’allegato I, punto 33, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (9); 3) «piume e parti di piume non trattate»: piume e parti di piume non trattate come definite nell’allegato I, punto 30, del regolamento (UE) n. 142/2011; 4) «peli non trattati»: peli non trattati come definiti nell’allegato I, punto 32, del regolamento (UE) n. 142/2011; 5) «prodotto intermedio»: prodotto intermedio come definito nell’allegato I, punto 35, del regolamento (UE) n. 142/2011; 6) «pelli trattate»: pelli trattate come definite nell’allegato I, punto 28, del regolamento (UE) n. 142/2011; 7) «lana non trattata»: lana non trattata come definita nell’allegato I, punto 31, del regolamento (UE) n. 142/2011.
Storico versioni

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