Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 nov 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«prodotti di origine animale»: prodotti di origine animale come definiti nell’allegato I, punto 8.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
2)
«setole di suino non trattate»: setole di suino non trattate come definite nell’allegato I, punto 33, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (9);
3)
«piume e parti di piume non trattate»: piume e parti di piume non trattate come definite nell’allegato I, punto 30, del regolamento (UE) n. 142/2011;
4)
«peli non trattati»: peli non trattati come definiti nell’allegato I, punto 32, del regolamento (UE) n. 142/2011;
5)
«prodotto intermedio»: prodotto intermedio come definito nell’allegato I, punto 35, del regolamento (UE) n. 142/2011;
6)
«pelli trattate»: pelli trattate come definite nell’allegato I, punto 28, del regolamento (UE) n. 142/2011;
7)
«lana non trattata»: lana non trattata come definita nell’allegato I, punto 31, del regolamento (UE) n. 142/2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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