Art. 4

Modifiche della decisione 2007/275/CE

In vigore dal 18 nov 2019
Modifiche della decisione 2007/275/CE La decisione 2007/275/CE è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di prodotti composti da sottoporre a controlli ai posti di controllo frontalieri»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Oggetto La presente decisione stabilisce norme relative ai prodotti composti da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri all’ingresso nell’Unione.»; 3) l’ è sostituito dal seguente: « Controlli ufficiali dei prodotti composti elencati nell’allegato I 1.   I prodotti composti elencati nell’allegato I della presente decisione sono sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). 2.   La selezione iniziale dei prodotti composti da sottoporre a controlli ufficiali, effettuata in base alla nomenclatura combinata di cui all’allegato I, colonna 1, è precisata mediante un riferimento al testo specifico o alla normativa di cui all’allegato I, colonna 3. (*1)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).»;" 4) l’ è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: « Prodotti composti soggetti a controlli ufficiali »; b) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Sono soggetti a controlli ufficiali i prodotti composti seguenti:»; 5) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Deroga per alcuni prodotti composti 1.   In deroga all’, non sono soggetti a controlli ufficiali i prodotti composti seguenti, che non contengono alcun prodotto a base di carne: a) i prodotti composti dei quali meno della metà della massa è costituita da un qualsiasi altro prodotto trasformato, purché tali prodotti: i) si conservino a temperatura ambiente o abbiano certamente subito nella fabbricazione un processo di trattamento termico o di cottura completo di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi prodotto crudo; ii) siano chiaramente identificati come destinati al consumo umano; iii) siano correttamente imballati o sigillati in contenitori puliti; iv) siano corredati di un documento commerciale ed etichettati in una lingua ufficiale di uno Stato membro, in modo che il documento e l’etichettatura insieme forniscano informazioni sulla natura, sulla quantità e sul numero di confezioni dei prodotti composti, sul paese di origine, sul fabbricante e sull’ingrediente; b) i prodotti composti elencati nell’allegato II. 2.   Eventuali prodotti a base di latte contenuti in prodotti composti provengono tuttavia unicamente dai paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (*2) e sono trattati come indicato in tale allegato. (*2)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).»;" 6) gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.
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