Art. 4

Obblighi generali

In vigore dal 11 dic 2018
Obblighi generali 1.   Gli operatori del settore dei mangimi effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, il trasporto e l’immissione sul mercato dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi conformemente all’allegato I. 2.   Il presente articolo non si applica agli agricoltori che effettuano solo l’acquisto, lo stoccaggio o il trasporto di mangimi medicati a uso esclusivo presso la loro azienda. Nonostante il primo comma, l’allegato I, sezione 5, si applica a tali agricoltori. 3.   L’articolo 101, paragrafo 2, e l’articolo 105, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/6 si applicano, mutatis mutandis, alla fornitura dei prodotti intermedi. 4.   L’articolo 57 e il Capo IV, sezione 5, del regolamento (UE) 2019/6 si applicano, mutatis mutandis, ai mangimi medicati e ai prodotti intermedi.
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