Art. 6

Omogeneità

In vigore dal 11 dic 2018
Omogeneità 1.   Gli operatori del settore dei mangimi che fabbricano mangimi medicati o prodotti intermedi garantiscono che il medicinale veterinario sia disperso in modo omogeneo nel mangime medicato e nel prodotto intermedio. 2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i criteri di omogenea dispersione del medicinale veterinario nei mangimi medicati e nei prodotti intermedi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei medicinali veterinari e della tecnologia di miscelazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:4:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo