Art. 7

Contaminazione incrociata

In vigore dal 11 dic 2018
Contaminazione incrociata 1.   Gli operatori del settore dei mangimi che effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, il trasporto o l’immissione sul mercato dei mangimi medicati o dei prodotti intermedi applicano misure a norma dell’ per evitare la contaminazione incrociata. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento, stabilendo i livelli massimi specifici di contaminazione incrociata per le sostanze attive nei mangimi non bersaglio, a meno che tali livelli non siano già stabiliti in conformità della direttiva 2002/32/CE. Tali atti delegati possono inoltre stabilire metodi di analisi delle sostanze attive nei mangimi. Per quanto riguarda i livelli massimi di contaminazione incrociata, gli atti delegati si basano su una valutazione scientifica dei rischi effettuata dall’EFSA. 3.   Entro il 28 gennaio 2023, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo, per quanto riguarda le sostanze attive antimicrobiche elencate nell’allegato II, i livelli massimi specifici di contaminazione incrociata per le sostanze attive nei mangimi non bersaglio e i metodi di analisi delle sostanze attive nei mangimi. Per quanto riguarda i livelli massimi di contaminazione incrociata, gli atti delegati si basano su una valutazione scientifica dei rischi effettuata dall’EFSA. 4.   Per le sostanze attive nei medicinali veterinari che siano le stesse sostanze presenti in un additivo per mangimi, il livello massimo di contaminazione incrociata applicabile nei mangimi non bersaglio è il tenore massimo dell’additivo per mangimi nei mangimi completi, stabilito nel pertinente atto dell’Unione. 5.   Finché non saranno stabiliti i livelli massimi di contaminazione incrociata conformemente ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono applicare i livelli massimi nazionali di contaminazione incrociata.
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