Art. 9
Requisiti specifici di etichettatura
In vigore dal 11 dic 2018
Requisiti specifici di etichettatura
1. L’etichettatura dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi è conforme all’allegato III del presente regolamento.
Inoltre, i requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 767/2009 in materia di etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti si applicano ai mangimi medicati e ai prodotti intermedi contenenti, rispettivamente, materie prime per mangimi o mangimi composti.
2. Se sono usati recipienti anziché imballaggi, essi sono accompagnati da un certificato conforme al paragrafo 1.
3. I margini di tolleranza consentiti applicabili alle discordanze tra il tenore riportato sull’etichetta di una sostanza attiva contenuta in un mangime medicato o un prodotto intermedio e il tenore risultante da analisi effettuate nel contesto dei controlli ufficiali eseguiti a norma del regolamento (UE) 2017/625 sono quelli indicati all’allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
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