Art. 11

Pubblicità di mangimi medicati e di prodotti intermedi

In vigore dal 11 dic 2018
Pubblicità di mangimi medicati e di prodotti intermedi 1.   È vietata la pubblicità di mangimi medicati e di prodotti intermedi. Tale divieto non si applica alla pubblicità effettuata esclusivamente per i veterinari. 2.   La pubblicità non contiene informazioni, sotto qualsiasi forma, che potrebbero essere ingannevoli o indurre a un uso scorretto del mangime medicato. 3.   I mangimi medicati non sono distribuiti per fini promozionali, se non in campioni di piccole quantità. 4.   I mangimi medicati contenenti medicinali veterinari antimicrobici non sono distribuiti per fini promozionali, né sotto forma di campioni né in qualsiasi altra forma. 5.   I campioni di cui al paragrafo 3 sono opportunamente dotati di etichetta recante indicazioni circa la loro natura di campioni e sono forniti direttamente ai veterinari nel corso di eventi sponsorizzati oppure da parte di rappresentanti commerciali durante le loro visite.
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