Art. 8

Produzione anticipata

In vigore dal 11 dic 2018
Produzione anticipata I mangimi medicati e i prodotti intermedi possono essere fabbricati e immessi sul mercato, salvo per quanto riguarda la fornitura al detentore di animali, prima del rilascio della prescrizione di cui all’. Il primo comma del presente articolo non si applica: a) ai miscelatori in azienda e ai miscelatori mobili; b) alla fabbricazione di mangimi medicati o di prodotti intermedi che incorporano medicinali veterinari destinati a essere utilizzati a norma degli articoli 112 o 113 del regolamento (UE) 2019/6.
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