Art. 21

Procedura di comitato

In vigore dal 11 dic 2018
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 (il «comitato»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura è conclusa senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:4:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo