Art. 23
Modifiche del regolamento (CE) n. 183/2005
In vigore dal 11 dic 2018
Modifiche del regolamento (CE) n. 183/2005
L’ del regolamento (CE) n. 183/2005 è così modificato:
1)
al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda, senza usare medicinali veterinari o prodotti intermedi quali definiti dal regolamento (UE) 2019/4 (*1) o additivi o premiscele di additivi a eccezione degli additivi per insilati.
(*1) Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (GU L 4, del 7.1.2019, pag. 1).»;"
2)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda quando usano medicinali veterinari o prodotti intermedi quali definiti dal regolamento (UE) 2019/4 o additivi o premiscele di additivi a eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano all’allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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