Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 11 dic 2018
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica: a) alla fabbricazione, allo stoccaggio e al trasporto di mangimi medicati e di prodotti intermedi; b) all’immissione sul mercato, inclusa l’importazione da paesi terzi, e all’utilizzo di mangimi medicati e di prodotti intermedi; c) all’esportazione verso paesi terzi di mangimi medicati e di prodotti intermedi. Tuttavia gli non si applicano ai mangimi medicati e ai prodotti intermedi la cui etichetta indica che essi sono destinati all’esportazione verso paesi terzi. 2.   Il presente regolamento non si applica ai medicinali veterinari, definiti al regolamento (UE) 2019/6, salvo qualora tali prodotti non siano inclusi in un mangime medicato o in un prodotto intermedio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:4:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo