Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 11 dic 2018
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a)
alla fabbricazione, allo stoccaggio e al trasporto di mangimi medicati e di prodotti intermedi;
b)
all’immissione sul mercato, inclusa l’importazione da paesi terzi, e all’utilizzo di mangimi medicati e di prodotti intermedi;
c)
all’esportazione verso paesi terzi di mangimi medicati e di prodotti intermedi. Tuttavia gli non si applicano ai mangimi medicati e ai prodotti intermedi la cui etichetta indica che essi sono destinati all’esportazione verso paesi terzi.
2. Il presente regolamento non si applica ai medicinali veterinari, definiti al regolamento (UE) 2019/6, salvo qualora tali prodotti non siano inclusi in un mangime medicato o in un prodotto intermedio.
Storico versioni
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