Art. 2
Definizioni
In vigore dal 7 feb 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a)
«mangime»: mangime quale definito all’, punto 4, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
b)
«mangime non bersaglio»: mangime non bersaglio quale definito all’, punto 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/4;
c)
«biocidi»: biocidi quali definiti all’, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
d)
«mangime liquido»: qualsiasi materia prima per mangimi o mangime composto in forma liquida o semiliquida, compresi il latte e i sostituti del latte diluiti e pronti all’uso per l’alimentazione degli animali per via orale;
e)
«mangime solido»: tutti i tipi di mangimi diversi da quelli liquidi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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