Art. 4
Utilizzazione contemporanea di medicinali veterinari e di altre categorie di prodotti
In vigore dal 7 feb 2024
Utilizzazione contemporanea di medicinali veterinari e di altre categorie di prodotti
1. I biocidi, gli additivi per mangimi o altre sostanze utilizzate nell’acqua di abbeveraggio non devono essere utilizzati contemporaneamente a un medicinale veterinario, qualora vi siano prove di interazioni negative o incompatibilità tra tali prodotti e il medicinale veterinario quando sono aggiunti all’acqua di abbeveraggio.
2. I medicinali veterinari contenenti una sostanza attiva anticoccidica o antihistomonas non devono essere utilizzati in mangimi contenenti la stessa sostanza presente in un additivo per mangimi autorizzato come coccidiostatico o istomonostatico con un tenore massimo.
3. Per quanto riguarda le sostanze attive diverse da quelle anticoccidiche o antihistomonas, qualora la sostanza attiva nel medicinale veterinario sia la stessa sostanza presente in un additivo per mangimi contenuto nel mangime, il tenore complessivo di tale sostanza attiva nel mangime, una volta che il medicinale veterinario è stato miscelato con il mangime o aggiunto sulla sua superficie, non deve superare il tenore massimo stabilito nella prescrizione.
Storico versioni
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