biocidi

Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

— qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica, — qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo trattino, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di cont

Fonte: reg-2012-05-22-528art. 3

biocidi quali definiti all’articolo 3, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5)

Fonte: reg-2024-02-07-1159art. 2
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