Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 7 feb 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) «mangime»: mangime quale definito all’, punto 4, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); b) «mangime non bersaglio»: mangime non bersaglio quale definito all’, punto 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/4; c) «biocidi»: biocidi quali definiti all’, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); d) «mangime liquido»: qualsiasi materia prima per mangimi o mangime composto in forma liquida o semiliquida, compresi il latte e i sostituti del latte diluiti e pronti all’uso per l’alimentazione degli animali per via orale; e) «mangime solido»: tutti i tipi di mangimi diversi da quelli liquidi.
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