Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
un gruppo vigilato che si qualifica come gruppo vigilato significativo ai sensi di una decisione della BCE adottata in base all’articolo 6, paragrafo 4 o all’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU
Fonte: reg-2014-04-16-468 — art. 2 →un gruppo vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 22) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n
Fonte: dec-2021-08-03-1442 — art. 1 →