Art. 1
Definizioni
In vigore dal 3 ago 2021
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
(1)
per «decisione sui modelli interni» si intende una decisione della BCE concernente l'autorizzazione preventiva alla proroga del termine per l'applicazione sequenziale del metodo basato sui rating interni per calcolare i requisiti dei fondi propri per il rischio di credito nelle diverse classi di esposizioni ai sensi dell’articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, a ritornare all'uso di metodi meno sofisticati ai sensi dell’articolo 149 del regolamento (UE) n. 575/2013 e a utilizzare in modo permanente il metodo standardizzato ai sensi dell’articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013;
(2)
per «metodo standardizzato» si intende il metodo di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013 di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, di tale regolamento;
(3)
per «metodo basato sui rating interni» (metodo IRB) si intende il metodo di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013 di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, di tale regolamento;
(4)
per «coefficiente di capitale primario di classe 1», «coefficiente di capitale di classe 1» e «coefficiente di capitale totale» si intendono, rispettivamente, coefficiente di capitale primario di classe 1, coefficiente di capitale di classe 1 e coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
(5)
per «obbligo» si intende una disposizione accessoria a una decisione di vigilanza che impone al destinatario o ai destinatari di agire entro un termine al fine di garantire la corretta attuazione della decisione di vigilanza;
(6)
per «limitazione» si intende una disposizione accessoria a una decisione di vigilanza che limita o modifica l'uso consentito di un modello interno, anche imponendo fattori moltiplicativi più elevati o maggiorazioni del capitale;
(7)
per «decisione sulla proroga di termini» si intende una decisione della BCE che proroga a) il termine per adempiere agli obblighi o ai requisiti imposti dalla BCE in una decisione di vigilanza e b) il termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione stabilito in una decisione sulle partecipazioni qualificate, così come tali decisioni sono definite all’, punto 3), della decisione (UE) 2019/1376 della Banca centrale europea (BCE/2019/23) (9);
(8)
per «decisione delegata» si intende una decisione delegata secondo la definizione di cui al punto 4) dell’ della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);
(9)
per «capi delle unità operative» si intendono i capi delle unità operative della BCE ai quali è delegato il potere di adottare decisioni sui modelli interni o decisioni sulla proroga di termini;
(10)
per «procedura di non obiezione» si intende la procedura stabilita nell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ulteriormente precisata nell’articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2;
(11)
per «decisione negativa» si intende una decisione che non concede, integralmente o parzialmente, l'autorizzazione o la proroga come richiesta dal soggetto vigilato significativo o dal candidato acquirente. Una decisione con disposizioni accessorie come condizioni, obblighi o limitazioni è da considerare una decisione negativa salvo che tali disposizioni accessorie (a) garantiscano che il soggetto vigilato risponda ai requisiti del pertinente diritto dell’Unione di cui all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, e siano state convenute per iscritto, oppure (b) si limitino a ribadire uno o più dei requisiti esistenti che il soggetto vigilato deve soddisfare ai sensi del diritto dell’Unione, ovvero richiedano informazioni in merito all’integrazione di uno o più di tali requisiti;
(12)
per «delicatezza» si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: (a) il soggetto vigilato interessato è stato in precedenza o è al momento oggetto di severe misure di vigilanza, quali misure di intervento precoce; (b) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; (c) il progetto di decisione, una volta adottato può attirare l’attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; o (d) un’autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di decisione proposto;
(13)
per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 16) dell’ del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (10);
(14)
per «gruppo vigilato significativo» si intende un gruppo vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 22) dell' del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
(15)
per «decisione SREP» si intende la decisione adottata dalla BCE in base all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013 a seguito del processo di revisione e valutazione prudenziale nell’accezione di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11);
(16)
per «guida della BCE» si intende un documento, adottato dal Consiglio direttivo su proposta del Consiglio di vigilanza, che è pubblicato sul sito Internet della BCE e che fornisce orientamenti sull’interpretazione dei requisiti giuridici adottata dalla BCE.
(17)
per «guida della BCE sui modelli interni» si intende un documento così intitolato e qualsiasi altro documento che fornisca indicazioni sull’interpretazione da parte della BCE dei requisiti giuridici applicabili alla valutazione dei modelli interni, adottato dal Consiglio direttivo su proposta del Consiglio di vigilanza che è pubblicato sul sito Internet della BCE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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