Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
l’effettivo coordinamento delle azioni adottate a livello nazionale e/o di Unione per reagire e ridurre le ripercussioni degli effetti di un attentato terroristico o altro incidente di sicurezza
Fonte: reg-2014-04-16-513 — art. 2 →il coordinamento delle misure adottate per reagire ad un incidente correlato alla sicurezza, e ridurre l'impatto dei suoi effetti, in particolare in seguito ad attentati terroristici, al fine di garantire un agevole coordinamento della gestione delle crisi e delle azioni di sicurezza
Fonte: dec-2007-02-12-124 — art. 2 →