Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 apr 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «cooperazione di polizia»: le specifiche misure e tipologie della cooperazione che coinvolge tutte le autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 87 TFUE;
b) «scambio di informazioni e accesso alle informazioni»: la raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e lo scambio sicuri delle informazioni pertinenti per le autorità di cui all’articolo 87 TFUE nei settori della prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento di reati, in particolare di reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata;
c) «prevenzione della criminalità»: tutte le misure che mirano, o altrimenti concorrono, a contrastare la criminalità e a diminuire il senso di insicurezza dei cittadini, ai sensi dell’, paragrafo 2, della decisione 2009/902/GAI del Consiglio (20);
d) «reato di criminalità organizzata»: la condotta punibile relativa alla partecipazione a un’organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (21);
e) «terrorismo»: qualsiasi atto intenzionale o reato di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (22);
f) «gestione dei rischi e delle crisi»: qualsiasi misura relativa alla valutazione, prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze del terrorismo, dei reati di criminalità organizzata e di altri rischi per la sicurezza;
g) «prevenzione e preparazione»: qualsiasi misura volta a prevenire e/o ridurre i rischi collegati a possibili attentati terroristici o altri rischi per la sicurezza;
h) «gestione delle conseguenze»: l’effettivo coordinamento delle azioni adottate a livello nazionale e/o di Unione per reagire e ridurre le ripercussioni degli effetti di un attentato terroristico o altro incidente di sicurezza;
i) «infrastruttura critica»: un elemento, un sistema o parte di questo che è essenziale per il mantenimento di funzioni vitali della società, della salute, dell’incolumità, della sicurezza, del benessere economico o sociale della popolazione, e il cui danneggiamento, rottura o distruzione avrebbe ripercussioni rilevanti in uno Stato membro o nell’Unione a causa del mancato mantenimento di tali funzioni;
j) «situazione di emergenza»: qualsiasi incidente di sicurezza o nuova minaccia emergente che ha o potrebbe avere gravi ripercussioni negative sulla sicurezza della popolazione in uno o più Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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