Art. 4
Azioni ammissibili nel quadro dei programmi nazionali
In vigore dal 16 apr 2014
Azioni ammissibili nel quadro dei programmi nazionali
1. Nell’ambito degli obiettivi di cui all’ del presente regolamento, e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all’ del regolamento (UE) n. 514/2014 e conformemente agli obiettivi del programma nazionale di cui all’ del presente regolamento, lo strumento sostiene azioni negli Stati membri, in particolare quelle figuranti nel seguente elenco:
a)
azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, anche con e tra gli organismi competenti dell’Unione, in particolare Europol e Eurojust, le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, l’accesso e lo scambio alle informazioni e le tecnologie interoperabili;
b)
i progetti che promuovono il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia, la comprensione e l’apprendimento reciproci, l’individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e migliori prassi, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l’interoperabilità;
c)
attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi studi e valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d’impatto basati su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative identificate a livello dell’Unione, segnatamente quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
d)
attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione;
e)
l’acquisizione, la manutenzione dei sistemi informatici dell’Unione e dei sistemi informatici nazionali che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento e/o il successivo potenziamento di sistemi informatici e delle attrezzature tecniche, compresa la verifica della compatibilità dei sistemi, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC) e i relativi componenti, anche ai fini della cooperazione europea nella sicurezza informatica e nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;
f)
lo scambio, la formazione e l’addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica e le esercitazioni o i programmi congiunti;
g)
utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e seguito dei progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall’Unione.
2. Nell’ambito degli obiettivi di cui all’, lo strumento può altresì sostenere le seguenti azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi:
a)
azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l’accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;
b)
il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l’apprendimento reciproci, l’individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e migliori prassi, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l’interoperabilità;
c)
lo scambio, la formazione e l’addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti.
La Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con il Servizio europeo per l’azione esterna, garantisce il coordinamento relativo alle azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi conformemente all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 514/2014.
Storico versioni
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