Art. 3
Obiettivi
In vigore dal 16 apr 2014
Obiettivi
1. L’obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione.
2. Nell’ambito dell’obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lo strumento, in conformità delle priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei cicli programmatici, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell’Unione, contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:
a)
prevenire la criminalità, combattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e altre autorità nazionali degli Stati membri, compreso con Europol o altri organismi competenti dell’Unione, e con i paesi terzi interessati e le organizzazioni internazionali;
b)
aumentare la capacità degli Stati membri e dell’Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, e di prepararsi e proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza.
Il raggiungimento degli obiettivi specifici dello strumento è valutato a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014 attraverso indicatori comuni di cui all’allegato II del presente regolamento e indicatori specifici per programma inclusi nei programmi nazionali.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, lo strumento contribuisce ai seguenti obiettivi operativi:
a)
promuovere e sviluppare misure per rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire la criminalità e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, in particolare attraverso partenariati pubblico-privato, lo scambio di informazioni e delle migliori prassi, l’accesso ai dati, tecnologie interoperabili, statistiche comparabili, la criminologia applicata, la comunicazione pubblica e azioni di sensibilizzazione;
b)
promuovere e sviluppare il coordinamento amministrativo e operativo, la cooperazione, la comprensione reciproca e lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, altre autorità nazionali, Europol o altri organismi competenti dell’Unione e, ove opportuno, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
c)
promuovere e sviluppare attività di formazione, riguardanti fra l’altro le competenze tecniche e professionali e la conoscenza degli obblighi in materia di rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, volte all’attuazione delle politiche dell’Unione in materia di formazione, compresi specifici programmi di scambio per finalità di contrasto, in modo da alimentare una autentica cultura europea in materia giudiziaria e di polizia;
d)
promuovere e sviluppare misure, garanzie, meccanismi e migliori prassi per la tempestiva identificazione, la protezione e il sostegno dei testimoni e delle vittime di reato, tra cui le vittime del terrorismo, e in particolare dei minori testimoni e vittime, specialmente dei minori non accompagnati o che per altre ragioni necessitano di tutela;
e)
misure volte a rafforzare la capacità amministrativa e operativa degli Stati membri di proteggere le infrastrutture critiche in tutti i settori di attività economica, anche attraverso partenariati pubblico-privato e un migliore coordinamento, collaborazione, scambio e diffusione di know-how e di esperienze all’interno dell’Unione e con i paesi terzi interessati;
f)
la creazione di connessioni sicure e un effettivo coordinamento tra gli attori settoriali esistenti a livello dell’Unione e nazionale nel campo dell’allarme rapido e della cooperazione in caso di crisi, compresi i centri di situazione, per consentire di elaborare in tempi rapidi un quadro completo e accurato della situazione di crisi, coordinare gli interventi e condividere informazioni pubbliche, riservate e classificate;
g)
misure per rafforzare la capacità amministrativa e operativa degli Stati membri e dell’Unione di elaborare valutazioni esaustive dei rischi e delle minacce, basate su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative identificate a livello dell’Unione, segnatamente quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, al fine di consentire all’Unione di sviluppare approcci integrati sulla base di valutazioni comuni e condivise nelle situazioni di crisi e di rafforzare la comprensione reciproca delle diverse definizioni dei livelli di minaccia adottate dagli Stati membri e dai paesi partner.
4. Lo strumento contribuisce anche al finanziamento dell’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri e della Commissione.
5. Le azioni finanziate a titolo dello strumento sono attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. In particolare, le azioni sono conformi alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alle norme europee del diritto dell’Unione sulla protezione dei dati e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
In particolare, ove possibile, nell’attuare le azioni gli Stati membri dedicano particolare attenzione all’assistenza e alla protezione delle persone vulnerabili, specialmente i bambini e i minori non accompagnati.
Storico versioni
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