Art. 1

Oggetto e ambito d’applicazione

In vigore dal 16 apr 2014
Oggetto e ambito d’applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (lo «strumento») nell’ambito del Fondo sicurezza interna (il «Fondo»). Unitamente al regolamento (UE) n. 515/2014, il presente regolamento istituisce il Fondo per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. 2.   Il presente regolamento stabilisce: a) gli obiettivi, le azioni ammissibili e le priorità strategiche del sostegno finanziario fornito a titolo dello strumento; b) il quadro generale di attuazione delle azioni ammissibili; c) le risorse disponibili a titolo dello strumento, nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, e la loro ripartizione. 3.   Il presente regolamento prevede l’applicazione delle norme di cui al regolamento (UE) n. 514/2014. 4.   Lo strumento non si applica alle materie che rientrano nell’ambito del programma «Giustizia», come disposto dal regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Lo strumento può, tuttavia, contemplare azioni finalizzate ad incoraggiare la cooperazione tra autorità giudiziarie e di polizia. 5.   Si perseguono sinergie, coerenza e complementarità con gli altri pertinenti strumenti finanziari dell’Unione, quali il meccanismo di protezione civile dell’Unione, istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), il terzo programma pluriennale d’azione dell’Unione in materia di salute istituito dal regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), il Fondo di solidarietà dell’Unione europea e gli strumenti di assistenza esterna, segnatamente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), lo strumento europeo di vicinato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), lo strumento per la cooperazione allo sviluppo istituito dal regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi istituito dal regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani istituito dal regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), e lo strumento per la stabilità e la pace istituito dal regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). Le azioni finanziate a titolo del presente regolamento non ricevono sostegno finanziario per gli stessi fini da altri strumenti finanziari dell’Unione.
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