Art. 5
Risorse globali e attuazione
In vigore dal 16 apr 2014
Risorse globali e attuazione
1. Le risorse globali per l’attuazione dello strumento ammontano a 1 004 milioni di EUR a prezzi correnti.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario pluriennale.
3. Le risorse globali sono impiegate nell’ambito:
a)
dei programmi nazionali, di cui all’;
b)
delle azioni dell’Unione, di cui all’;
c)
dell’assistenza tecnica, di cui all’;
d)
dell’assistenza emergenziale, di cui all’.
4. La dotazione di bilancio dell’Unione assegnata a norma dello strumento alle azioni dell’Unione di cui all’ del presente regolamento, all’assistenza tecnica di cui all’ del presente regolamento e all’assistenza emergenziale di cui all’ del presente regolamento è attuata nel quadro della gestione diretta e indiretta a norma rispettivamente dell’articolo 58, paragrafo 1, lettere a), e c), del regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (23). La dotazione di bilancio assegnata ai programmi nazionali di cui all’ del presente regolamento è attuata in gestione concorrente a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
5. Fatti salvi i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio, le risorse globali sono così utilizzate:
a)
662 milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;
b)
342 milioni di EUR per le azioni dell’Unione, l’assistenza emergenziale e l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
6. Ciascuno Stato membro assegna gli importi destinati ai programmi nazionali di cui all’allegato III nel modo seguente:
a)
almeno il 20 % per azioni riguardanti l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettera a); e
b)
almeno il 10 % per azioni riguardanti l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettera b).
Gli Stati membri possono discostarsi da dette percentuali minime purché nei programmi nazionali sia inserita una motivazione che indichi le ragioni per cui l’assegnazione di risorse inferiori a tale livello non pregiudica la realizzazione dell’obiettivo pertinente. Detta motivazione è valutata dalla Commissione nell’ambito della sua approvazione dei programmi nazionali di cui all’, paragrafo 2.
7. Congiuntamente alle risorse globali previste per il regolamento (UE) n. 515/2014 le risorse globali assegnate allo strumento, stabilite nel paragrafo 1 del presente articolo, costituiscono la dotazione finanziaria del Fondo e fungono da riferimento privilegiato per il Parlamento europeo e il Consiglio, nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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