Art. 9
Assistenza tecnica
In vigore dal 16 apr 2014
Assistenza tecnica
1. Su iniziativa della Commissione e/o per suo conto, lo strumento può contribuire annualmente nel limite di 800 000 EUR all’assistenza tecnica prevista dal Fondo, in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 514/2014.
2. Su iniziativa di uno Stato membro, lo strumento può finanziare attività di assistenza tecnica, in conformità dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 514/2014. L’importo stanziato per l’assistenza tecnica per il periodo 2014-2020 non supera il 5 % dell’importo totale assegnato agli Stati membri maggiorato di 200 000 EUR.
Storico versioni
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