Art. 8

Azioni dell’Unione

In vigore dal 16 apr 2014
Azioni dell’Unione 1.   Su iniziativa della Commissione, lo strumento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l’Unione («azioni dell’Unione») riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui all’. 2.   Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell’Unione dovrebbero essere coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell’Unione, in particolare quelle approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nelle pertinenti strategie, nei cicli di programmatici, nei programmi, nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell’Unione, e sostenere in particolare: a) attività preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessario per attuare le politiche in materia di cooperazione di polizia, prevenzione e lotta contro la criminalità e gestione delle crisi; b) progetti transnazionali che coinvolgano due o più Stati membri o almeno uno Stato membro e un paese terzo; c) attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi valutazioni delle minacce e dei rischi e valutazioni d’impatto basate su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative identificate a livello dell’Unione, segnatamente quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, e progetti intesi a monitorare l’attuazione del diritto dell’Unione e degli obiettivi strategici dell’Unione negli Stati membri; d) progetti volti a promuovere il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia, la comprensione e l’apprendimento reciproci, l’individuazione e la diffusione di migliori prassi e approcci innovativi a livello dell’Unione, programmi di scambio e formazione; e) progetti a sostegno dello sviluppo di strumenti metodologici, in particolare statistici, metodi e indicatori comuni; f) l’acquisizione, la manutenzione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, delle competenze, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione e i relativi componenti a livello dell’Unione, anche ai fini della cooperazione europea nella sicurezza informatica e nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica; g) progetti di sensibilizzazione alle politiche e agli obiettivi dell’Unione presso le parti coinvolte e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione; h) progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a sperimentare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall’Unione nel settore della sicurezza; i) studi e progetti pilota. 3.   Nell’ambito degli obiettivi di cui all’, lo strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità: a) migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, e, se del caso, le organizzazioni internazionali, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l’accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili; b) il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l’apprendimento reciproci, l’individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e migliori prassi, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l’interoperabilità; c) l’acquisizione, la manutenzione e/o il successivo potenziamento di attrezzature tecniche, compresi i sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione e i relativi componenti; d) lo scambio, la formazione e l’addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica; e) attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione; f) valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d’impatto; g) studi e progetti pilota. 4.   Le azioni dell’Unione sono attuate in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 514/2014.
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