Art. 7

Programmi nazionali

In vigore dal 16 apr 2014
Programmi nazionali 1.   I programmi nazionali di cui allo strumento e quelli da elaborare in base al regolamento (UE) n. 515/2014 sono sottoposti alla Commissione sotto forma di un unico programma nazionale per il Fondo, a norma dell’ del regolamento (UE) n. 514/2014 2.   Nell’ambito dei programmi nazionali, da sottoporre ad esame e approvazione della Commissione, a norma dell’ del regolamento (UE) n. 514/2014, gli Stati membri, nel quadro degli obiettivi di cui all’ del presente regolamento, perseguono in particolare le priorità strategiche dell’Unione elencate nell’allegato I del presente regolamento, tenendo conto del risultato del dialogo politico di cui all’ del regolamento (UE) n. 514/2014. Gli Stati membri utilizzano non più dell’8 % della loro dotazione totale del programma nazionale per la manutenzione dei sistemi informatici dell’Unione e dei sistemi informatici nazionali che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento e non più dell’8 % per azioni nei paesi terzi che applicano le priorità strategiche dell’Unione indicate nell’allegato I del presente regolamento o in relazione a tali paesi. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare, aggiungere o eliminare le priorità strategiche elencate all’allegato I del presente regolamento.
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