Art. 14

Disposizioni transitorie

In vigore dal 16 apr 2014
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti fino alla loro chiusura, o di interventi approvati dalla Commissione sulla base della decisione 2007/125/GAI, o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013. 2.   Nell’adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi dello strumento, la Commissione tiene conto delle misure adottate sulla base della decisione 2007/125/GAI prima del 20 maggio 2014 aventi un’incidenza finanziaria nel periodo di riferimento del cofinanziamento. 3.   Gli importi impegnati per il cofinanziamento, approvati dalla Commissione tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura delle azioni entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2017 e danno luogo al rimborso di importi indebitamente versati. Sono esclusi dal calcolo dell’importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad azioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo. 4.   Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post della decisione 2007/125/GAI riguardante il periodo 2007-2013.
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