Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 feb 2007
Definizioni Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni: a) per «prevenzione e preparazione» si intendono misure volte a prevenire e/o ridurre i rischi derivanti dal terrorismo ed altri rischi correlati alla sicurezza; b) per «gestione delle conseguenze» si intende il coordinamento delle misure adottate per reagire ad un incidente correlato alla sicurezza, e ridurre l'impatto dei suoi effetti, in particolare in seguito ad attentati terroristici, al fine di garantire un agevole coordinamento della gestione delle crisi e delle azioni di sicurezza; c) per «infrastrutture critiche» si intendono, in particolare, le risorse materiali, i servizi, i sistemi di tecnologia dell'informazione, le reti e i beni infrastrutturali che, se danneggiati o distrutti, causerebbero gravi ripercussioni sulle funzioni cruciali della società, tra cui la catena di approvvigionamenti, la salute, la sicurezza e il benessere economico o sociale della popolazione, o sul funzionamento della Comunità o dei suoi Stati membri.
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