REGIO DECRETO·n. 2895·18 novembre 1923
Istituzione ed erezione in Ente morale del « Consiglio nazionale di ricerche » e della « Unione accademica nazionale ».
Vigente dal 6 marzo 1943 7 articoli 5 vigenze storicizzate
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Art. 2Del « Consiglio nazionale di ricerche » fanno parte i presidenti ed i segretari generali d
Art. 3L'« Unione accademica nazionale » sarà composta dei rappresentanti nominati dalle accademi
Art. 4Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, in apposito capitolo
Art. 5I bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei due Enti dovranno essere approvati dal Mini
Art. 6Gli stanziamenti del capitolo 90 del bilancio passivo del Ministero dell'istruzione sarann
Art. 7Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della
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ha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 4, comma 1.
- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell' art. 1, comma 1.