Art. 3

In vigore dal 31 gen 1924
L'« Unione accademica nazionale » sarà composta dei rappresentanti nominati dalle accademie nazionali aderenti alla « Unione accademica internazionale » e formulerà il proprio statuto, che dovrà essere pure approvato dal Ministro per l'istruzione di concerto con quello per gli affari esteri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2895#art-3

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