Art. 1

In vigore dal 6 mar 1943
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; Riconosciuta la opportunità che l'Italia partecipi ai lavori indetti dal « Consiglio internazionale di ricerche » e dalla « Unione accademica internazionale »; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per gli affari esteri e col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Sono istituiti in Roma, ed eretti in Enti morali: È istituito in Roma ed è eretto in ente morale il Consiglio nazionale delle ricerche. la « Unione accademica nazionale » aderente alla « Unione accademica internazionale » pure residente a Bruxelles. Scopi delle due istituzioni sono quelli previsti dagli statuti delle due istituzioni internazionali cui aderiscono.

Note all'articolo

  • La L. 21 giugno 1938, n. 1031 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'Unione Accademica nazionale, istituita ed eretta in ente morale con R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2895, e coordinata, con la istituzione della Reale Accademia d'Italia con Regio decreto-legge 8 aprile 1929-VII, n. 617, e' soppressa e le sue funzioni sono assunte dal Consiglio nazionale delle Accademie".
  • Il Regio D.L. 4 marzo 1943, n. 62 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il Consiglio nazionale delle ricerche, istituito in Roma col R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2895, e' il Supremo Consiglio scientifico-tecnico dello Stato ed e' posto alle dirette dipendenze del DUCE del Fascismo, Capo del Governo. Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha gestione autonoma".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2895#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo