Art. 2
In vigore dal 31 gen 1924
Del « Consiglio nazionale di ricerche » fanno parte i presidenti ed i segretari generali dei comitati nazionali, nominati secondo i relativi regolamenti, un delegato della Accademia nazionale dei Lincei, un delegato del Ministero degli esteri ed uno del Ministero dell'istruzione.
Tale Consiglio formulerà il proprio statuto che dovrà essere approvato dal Ministro per l'istruzione di concerto con quello per gli affari esteri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2895#art-2