Art. 4
In vigore dal 7 ago 1938
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, in apposito capitolo della parte ordinaria, sarà stanziata, dall'esercizio 1923-24, la somma annua di 275,000 lire. Su tale somma L. 175,000 sono assegnate quale contributo dello Stato per il funzionamento del Consiglio nazionale di ricerche, e L. 100,000 per il funzionamento della Unione accademica nazionale.
Con tali somme si dovrà provvedere a tutte le spese dipendenti dalla adesione al Consiglio internazionale di ricerche ed alla Unione accademica internazionale, ed a qualsiasi altra spesa per lavori e ricerche disposti rispettivamente dal Consiglio nazionale e dalla Unione nazionale.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 31 marzo 1927, n. 638, convertito senza modificazioni dalla L. 20 maggio 1928, n. 1347, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il fondo di L. 175,000 gia' autorizzato dal R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, per il funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, e' aumentato, a decorrere dall'esercizio 1927-28, della somma di L. 500,000".
- La L. 21 giugno 1938, n. 1031 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il contributo di L. 100.000 stabilito dall'art. 4 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2895, a favore dell'Unione Accademica nazionale, e' devoluto al Consiglio nazionale delle Accademie".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2895#art-4