Art. 7

In vigore dal 31 gen 1924
Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le variazioni dipendenti dal presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 novembre 1923. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Dè Stefani - Gentile. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1921. Atti del Governo, registro 220, foglio 112. - Granata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2895#art-7

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