REGIO DECRETO·n. 560·11 marzo 1923
Col quale, a decorrere dal 1° giugno 1923, e' abolito il monopolio
Vigente dal 15 febbraio 2002 8 articoli 17 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA In virtù d
Art. 2La riscossione dell'imposta di fabbricazione dei fiammiferi si effettua in base al quantit
Art. 3È costituito un Consorzio fra le fabbriche di fiammiferi seguenti: S. A. Fabbriche riunite
Art. 4È stabilito un apposito tipo di marca contrassegno governativa da applicarsi, a cura delle
Art. 5Al Consorzio di cui al precedente art. 3 sarà consegnato un quantitativo di marche contras
Art. 6I prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi di qualsiasi tipo e qualità saranno stabili
Art. 7Per ogni quantità di fiammiferi importata è dovuta oltre al dazio di confine, una sopratas
Art. 8Restano in vigore le disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi
Aggiornamenti recenti
- 5 ottobre 2019· modifica
, convertito senza modificazioni dalla L. 25 aprile 1938, n. 577 (in G.U. 28/05/1938, n. 120), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 1, comma 1.
- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 6.
- 5 ottobre 2019· abrogazioneart. 9
, convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1971, n. 376 (in G.U. 19/06/1971, n. 154), ha disposto (con l'art. 13, comma 2) l'abrogazione dell'art. 9.
- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 1, comma 1 dell'Allegato) la modifica dell'art. 3, comma 1.
- 5 ottobre 2019· modificaart. 18
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 18 della Convenzione.