Art. 4
In vigore dal 11 apr 1923
È stabilito un apposito tipo di marca contrassegno governativa da applicarsi, a cura delle singole fabbriche, su ogni specie di condizionamenti di fiammiferi (scatole, buste, astucci, ecc.).
Le caratteristiche di tale contrassegno saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze.
La mancanza della marca contrassegno sugli involucri dei fiammiferi costituisce contrabbando e sarà punita con una multa fissa di lire mille e con una multa proporzionale dal doppio al decuplo della imposta dovuta per ogni involucro sprovvisto di contrassegno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-11;560#art-4