Art. 2

In vigore dal 11 apr 1923
La riscossione dell'imposta di fabbricazione dei fiammiferi si effettua in base al quantitativo di essi estratto dal Magazzino di ciascuna fabbrica. Pei quantitativi esportati dal Regno sia per l'estero sia per le Colonie mediterranee sarà seguito il procedimento prescritto dall' dell'allegato E alla legge 8 agosto 1895, n. 486.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-11;560#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo