Art. 6

In vigore dal 22 lug 1945
I prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi di qualsiasi tipo e qualità saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze in base a proposta di un'apposita Commissione di cui farà parte anche un rappresentante del Consorzio. La determinazione dei prezzi di vendita al pubblico e la revisione della misura dell'imposta di fabbricazione saranno fatte ogni due anni dalla data del presente decreto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla scadenza delle convenzioni stipulate fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi, la revisione di cui all'art. 6 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, potra' essere fatta per periodi minori di quelli indicati dallo stesso articolo, quando il costo medio delle materie prime e della mano d'opera occorrenti per la lavorazione dei fiammiferi abbia subito, dall'ultima variazione effettuata, una diminuzione o un aumento non inferiore al 10 %".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-11;560#art-6

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