Art. 8
In vigore dal 11 apr 1923
Restano in vigore le disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi contenute nella legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato E, e nel relativo regolamento in quanto siano applicabili e non contrarie a quelle fissate nel presente decreto.
Resta altresì in vigore la disposizione dell' del decreto Luogotenenziale 29 dicembre 1916, n. 1771, riguardante il dazio comunale sui fiammiferi: Il Consorzio assumerà a suo carico il canone annuo che per tale titolo è corrisposto attualmente dallo Stato a ciascun Comune.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI
DE STEFANI.
Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-11;560#art-8