Art. 5
In vigore dal 11 apr 1923
Al Consorzio di cui al precedente sarà consegnato un quantitativo di marche contrassegno in misura corrispondente ai bisogni della lavorazione delle fabbriche consorziate.
Dell'uso di tali marche sarà dal Consorzio reso conto mensilmente.
Il Consorzio, sotto la sua assoluta responsabilità, provvederà alla distribuzione dalle marche alle singole fabbriche.
Il Consorzio, a garanzia degli obblighi assunti, dovrà prestare una cauzione in rendita italiana, o in altri titoli garantiti dallo Stato, nella misura che è stabilita dalla unita convenzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-11;560#art-5