REGIO DECRETO·n. MDXCVI·8 febbraio 1885
Che istituisce in Napoli una stazione sperimentale per l'industria delle pelli.
Vigente dal 25 marzo 1885 11 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la deliberazione
Art. 2La spesa occorrente per l'impianto della stazione sperimentale, di cui all'art. 1, è fissa
Art. 3L'amministrazione della stazione sperimentale è affidata ad un consiglio dirigente, compos
Art. 4Spetta al consiglio dirigente: compilare ogni anno il bilancio preventivo della stazione,
Art. 5Il personale addetto alla stazione è fissato in conformità della tabella seguente: 1 Profe
Art. 6Il regolamento interno, di cui all'art. 3, da approvarsi con decreto ministeriale, conterr
Art. 7Alla stazione sperimentale sarà annesso un museo o raccolta di macchine e attrezzi in uso
Art. 8Nel bilancio annuale verrà iscritta una somma da erogarsi in premi ai più diligenti operai
Art. 9Il governo si riserva la facoltà di fare eseguire ispezioni all'istituto da persona di sua
Art. 10I fondi per la quota spettante al governo saranno prelevati pel corrente esercizio sul cap
Art. Disposizioni transitorieDisposizioni transitorie. Per i primi due anni di esercizio, al personale della stazione s