Art. 2

In vigore dal 9 apr 1885
La spesa occorrente per l'impianto della stazione sperimentale, di cui all', è fissata in lire 10,000. Ad essa concorre il governo con la somma di lire 6000. Il rimanente è dato dalla provincia, dal comune e dalla camera di commercio. Il comune fornisce inoltre il locale e concede l'uso del laboratorio di chimica industriale di sua proprietà. La spesa di annuo mantenimento è stabilita in lire 10,000, alla qual somma gli enti fondatori contribuiranno nelle proporzioni seguenti: Stato.......... L. 6000 Provincia........ » 1500 Comune......... » 1500 Camera di commercio... » 1000 Al comune spetta il mantenimento del locale e l'illuminazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-02-08;1596#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo