Art. 2
In vigore dal 9 apr 1885
La spesa occorrente per l'impianto della stazione
sperimentale, di cui all', è fissata in lire 10,000.
Ad essa concorre il governo con la somma di lire 6000.
Il rimanente è dato dalla provincia, dal comune e dalla camera di commercio.
Il comune fornisce inoltre il locale e concede l'uso del laboratorio di chimica industriale di sua proprietà.
La spesa di annuo mantenimento è stabilita in lire 10,000, alla qual somma gli enti fondatori contribuiranno nelle proporzioni seguenti:
Stato.......... L. 6000
Provincia........ » 1500
Comune......... » 1500
Camera di commercio... » 1000
Al comune spetta il mantenimento del locale e l'illuminazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-02-08;1596#art-2