Art. 4
In vigore dal 9 apr 1885
Spetta al consiglio dirigente:
compilare ogni anno il bilancio preventivo della stazione, che dovrà, prima di essere reso esecutorio, riportare l'approvazione del ministero di agricoltura industria e commercio;
2° nominare e revocare il personale con la riserva di cui all'articolo seguente;
3° redigere il regolamento interno di che all';
4° compilare annualmente una relazione sull'andamento dell'istituto, della quale trasmetterà copia a tutti gli enti contribuenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-02-08;1596#art-4