Art. 3

In vigore dal 9 apr 1885
L'amministrazione della stazione sperimentale è affidata ad un consiglio dirigente, composto di due delegati del governo e di un delegato per ciascuno degli altri tre corpi contribuenti. Il consiglio sceglierà nel suo seno il proprio presidente. I delegati durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Sono chiamati a far parte del consiglio, con solo voto consultivo, i presidenti della società centrale operaia e delle due società dei conciapelli e dei tintori di pelli per guanti. Funziona da segretario del consiglio, senza voto, il direttore della stazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-02-08;1596#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo