Art. 7

In vigore dal 9 apr 1885
Alla stazione sperimentale sarà annesso un museo o raccolta di macchine e attrezzi in uso nell'industria guantaria, tanto per la concia e la tintura delle pelli, quanto per la fabbricazione propriamente detta dei guanti. Apposito capitolo del bilancio annuale servirà ad accrescere il materiale del detto museo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-02-08;1596#art-7

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Art. 7 Che istituisce in Napoli una stazione sperimentale per l'industria delle pelli. — Testo vigente | Portale Normativo