Art. 10

In vigore dal 9 apr 1885
I fondi per la quota spettante al governo saranno prelevati pel corrente esercizio sul capitolo 65 e per gli esercizi seguenti sul capitolo corrispondente a quello del n. 30 dell'esercizio corrente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-02-08;1596#art-10

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