Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 9 apr 1885
Spetta al consiglio dirigente: compilare ogni anno il bilancio preventivo della stazione, che dovrà, prima di essere reso esecutorio, riportare l'approvazione del ministero di agricoltura industria e commercio; 2° nominare e revocare il personale con la riserva di cui all'articolo seguente; 3° redigere il regolamento interno di che all'; 4° compilare annualmente una relazione sull'andamento dell'istituto, della quale trasmetterà copia a tutti gli enti contribuenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-02-08;1596#art-4