LEGGE·n. 702·25 giugno 1956
Attribuzione della facoltà ai Comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari.
Legge 25/06/1956, n. 702
Vigente dal 25 giugno 1956 3 articoli 1 vigenze storicizzate
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Richiamato da 4 norme
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai c…art. 1Concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali g…art. 1Concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali g…art. 2Concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali g…art. 3