LEGGE·n. 702·25 giugno 1956

Attribuzione della facoltà ai Comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari.

Legge 25/06/1956, n. 702

Vigente dal 25 giugno 1956 3 articoli 1 vigenze storicizzate
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Indice

Art. 1LEGGE 25 giugno 1956, n. 702Art. 2LEGGE 25 giugno 1956, n. 702Art. 3LEGGE 25 giugno 1956, n. 702

Richiamato da 4 norme

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