Art. 2
LEGGE 25 giugno 1956, n. 702
In vigore dal 7 ago 1956
L'autorizzazione prevista dall'articolo precedente è concessa, previa deliberazione dei Comuni interessati, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, e con lo stesso decreto è stabilita la misura in cui il contributo deve essere impiegato per gli scopi menzionati nell'articolo anzidetto ed il periodo per il quale tale cessione è consentita.
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